Cos'è

È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore dei genitori di bambini con età inferiore ai tre anni.

A chi è rivolto

Spetta alle famiglie con figli:

  • di età inferiore a tre anni;
  • che frequentano una struttura educativa (contributo asilo nido) in possesso di regolare titolo abilitativo, secondo la legislazione della regione in cui opera la struttura, e riconducibile a una delle seguenti categorie elencate dall’articolo 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
  • che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate (contributo per supporto presso la propria abitazione).

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale.

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Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

L’Istituto, con il messaggio 31 marzo 2026, n. 1136, ha comunicato l’apertura del servizio per presentare la domanda per il 2026.

A partire dal 2026, le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino.

Dovranno essere aggiornate ogni anno solare inserendo:

  • per il contributo asilo nido, le mensilità richieste;
  • per il contributo supporto presso la propria abitazione, la certificazione medica per accedere al contributo.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata cliccando, in questa pagina, su “Utilizza il servizio”, o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ciascun figlio.

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Altre informazioni

L’Istituto, con la circolare INPS 27 marzo 2026, n. 29, illustra il contributo specificando:

  • requisiti;
  • domande;
  • importo;
  • pagamento;
  • documenti di spesa da allegare mensilmente per il contributo asilo nido;
  • decadenza e subentro di un nuovo richiedente;
  • incumulabilità e trattamento fiscale del contributo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è quello stabilito dalla legge n. 241 del 1990: 30 giorni.

Per il pagamento del contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda, ovvero, dalla data di allegazione della certificazione medica, se successiva.

Per il pagamento del contributo asilo nido mensile i 30 giorni decorrono dalla data di allegazione dei documenti relativi a ciascuna mensilità.