Cos'è

In seguito alla nascita dei figli il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), modificato in alcuni aspetti dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria. Il congedo parentale può essere utilizzato anche contemporaneamente dai genitori. Durante il periodo di congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Rivolto a:

Entrambi i genitori, se lavoratori dipendenti, per un periodo complessivo (continuativo o frazionato) di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza 3 mesi consecutivi. Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Cosa occorre:

Presentare domanda al datore di lavoro e all’INPS.

Informazioni utili:

Una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria della madre dal lavoro, entrambi i genitori possono chiedere ulteriori periodi di assenza fino a che il bambino non supera i dodici anni di vita. Tale assenza si definisce congedo parentale o astensione facoltativa.

Spetta un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente, se il congedo si richiede entro primi 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia, nessuna retribuzione per i congedi richiesti dopo i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia.

Dove andare:

La domanda deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it- Servizi on line);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Elenco Patronati nei Comuni del Distretto di Ponente

ACLI

Castel San Giovanni, Via Romagnosi 21; tel. 0523/881946; castelsangiovanni@patronato.acli.it. Orari di apertura: mer – gio – ven dalle 9.00 alle 12.00.

ENAPA

Castel San Giovanni, Via Morselli 1; tel. 0523/849660

ENASCO 50 & PIU'

Castel San Giovanni, Corso Matteotti 57; tel. 0523/881745

EPACA

Agazzano, Via XXV Aprile 19; tel. 0523/975254. Orari di apertura: lun 14.00-18.00; mar 8.30-13.00 e 14.00-17.30; gio 14.00-17.30.

Bobbio, Via Garibaldi 5; tel. 0523/936017. Orari di apertura: lun – mar – mer – gio 8.30-13.00 e 14.00-17.30; ven 8.30-13.00.

Pianello Val Tidone, Largo Dal Verme 5; tel. 0523/998076. Orari di apertura: lun 8.30-13.00; mer 8.30-13.00 e 14.00-17.30; ven 8.30-13.00.

INAS - CISL

Castel San Giovanni, Via Romagnosi 18; tel. 0523/881053

INCA - CGIL

Castel San Giovanni, Via Pellico 14/16; tel. 0523/842826; castelsgiovanni@inca.it. Orari di apertura: lun 16.00-18.00; mar 8.30-12.30; mer 8.30-12.30; gio 8.30-12.30 e 16.00-18.00; ven chiuso; sab 8.30-12.00.

ITAL

Castel San Giovanni, Via Bixio 5; tel. 0523/883062