Congedi parentali (facoltativi)

CHE COS'E':

La vigente legislazione  prevede la possibilità per i genitori di usufruire di periodi di congedo parentale, in seguito al congedo di maternità per la madre  e subito dopo il parto per il padre, con modalità diverse a seconda del loro inquadramento lavorativo (lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratori con contratti di collaborazione). Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino .
Non spetta a: disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio

Tutte le informazioni sono disponibili sulla Scheda Regionale


COSA OCCORRE:
Occorre compilare un modulo di richiesta a cui va allegato un'autocertificazione attestante la nascita del bambino.

DOVE ANDARE:
La richiesta di congedo parentale va presentata al datore di lavoro e inoltrata solo per via telematica all'INPS collegandosi al sito  tramite PIN (www.inps.it - Entra in MyINPS) o tramite i Patronati, (vedi elenco).
Contact Center integrato - tel.  803164 (Fornisce informazioni in otto lingue)

INPS - Ufficio maternità - Tel.0541 398125


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ultima modifica 2024-07-17T12:31:14+02:00
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