Congedi parentali (facoltativi)
CHE COS'E':
La vigente legislazione prevede la possibilità per i genitori di usufruire di periodi di congedo parentale, in seguito al congedo di maternità per la madre e subito dopo il parto per il padre, con modalità diverse a seconda del loro inquadramento lavorativo (lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratori con contratti di collaborazione). Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino .
Non spetta a: disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio
Tutte le informazioni sono disponibili sulla Scheda Regionale
COSA OCCORRE:
Occorre compilare un modulo di richiesta a cui va allegato un'autocertificazione attestante la nascita del bambino.
DOVE ANDARE:
La richiesta di congedo parentale va presentata al datore di lavoro e inoltrata solo per via telematica all'INPS collegandosi al sito tramite PIN (www.inps.it - Entra in MyINPS) o tramite i Patronati, (vedi elenco).
Contact Center integrato - tel. 803164 (Fornisce informazioni in otto lingue)
INPS - Ufficio maternità - Tel.0541 398125