Congedi parentali (facoltativi)

CHE COS'E':
Il congedo parentale, in aggiunta al periodo di aspettativa obbligatoria, spetta al padre e/o alla madre lavoratori dipendenti per un periodo complessivo non superiore ai 10 mesi tra i due genitori. Tale periodo può essere usufruito anche contemporaneamente dai due genitori. 
Anche i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale facoltativo.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 12 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale prevede l'assegnazione con retribuzione pari al 30% dello stipendio per un massimo di sei mesi fino al compimento del sesto anno da parte del bambino. Dai sei anni e un giorno al compimento degli otto anni di età da parte del bambino l'indennità è prevista solo a determinate condizioni, mentre dopo il compimento dell'ottavo anno non è prevista alcuna indennità.

COSA OCCORRE:
Occorre compilare un modulo di richiesta a cui va allegato un'autocertificazione attestante la nascita del bambino.

DOVE ANDARE:
La richiesta di congedo parentale va presentata al datore di lavoro e inoltrata solo per via telematica all'INPS collegandosi al sito o tramite patronati (vedi elenco)
La modulistica può essere ritirata e riconsegnata direttamente agli uffici dell'INPS.

INPS - Ufficio maternità - Tel.0541 398125
oppure Contact Center dell'INPS: 803164 da telefono fisso o 06164164 da mobile
(Fornisce informazioni in otto lingue)
dir.rimini@inps.it

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ultima modifica 2022-07-27T10:55:37+01:00
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