Congedo di maternità

Sito INPS :  https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT

CHE COS'E'
E' l'astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatorio dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione pari all' 80 % della retribuzione. Il periodo di congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo spetta:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Il congedo di maternità prevede un periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla sua data effettiva (non si calcola il giono del parto) e nei 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, in totale 5 mesi. In caso di parto prematuro il periodo non goduto prima del parto viene aggiunto al congedo di maternità dopo il parto (in tutto 5 mesi). In caso di assenza di rischio, certificata da un medico specialista entro la fine del settimo mese di gravidanza) è possibile proseguire l'attività lavorativa fino ad 1 mese prima della data presunta del parto. In tal caso l'astensione obbligatoria, dopo il parto sarà di 4 mesi. E' la cosidetta flessibilità dell'astensione obbligatoria.

COSA FARE
La lavoratrice appena avuta conoscenza del proprio stato, deve presentare al datore di lavoro il certificato di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute della gestante. La lavoratrice, se dipendente privata, deve presentare anche al datore di lavoro e all'INPS la domanda di maternità su apposito modulo prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria. Dopo il parto deve inviare il certificato di nascita al proprio datore di lavoro e autocertificazione della data dell'evento all'INPS.

DOVE ANDARE
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Sede INPS Direzione Provinciale di Rimini via Macanno, 25 tel. 0541-398111.
La domanda deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-07-23T09:39:02+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina