- Unione dei Comuni della Bassa Romagna (1)
- Unione dei Comuni della Valmarecchia e Bellaria Igea Marina (3)
- Unione dei Comuni Terre di Castelli (1)
- Unione dei Comuni Valle del Savio (4)
- Unione del Sorbara (3)
- Unione della Romagna Faentina (3)
- Unione Rubicone e mare (3)
- Unione Terre d'Acqua - Casa Isora (1)
- Unione Terre d'Argine (1)
- Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia (3)
Congedo di Maternità
Che cos'è
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede per le future mamme il diritto al congedo per maternità (ex astensione obbligatoria dal lavoro) nei due mesi precedenti alla data presunta e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Stabilisce che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta tali giorni vengano aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
E' prevista inoltre la possibilità per le lavoratrici-madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta e per i quattro mesi successivi al parto.
Tutte le informazioni sono disponibili sulla Scheda regionale
Rivolto a
Le future mamme (e/o padri ) lavoratrici dipendenti, autonome e titolari di contratti atipici (iscritte alla gestione separata dell'INPS).
Dove andare
Per informazioni è possobile rivolgersi alla sede INPS di Cesena:
INPS- Cesena, viale G. Bovio, 425 Tel. 0547 375611 Fax 0547 375660
agenzia.cesena@inps.it;
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (gli orari estivi possono subire variazioni).
La domanda deve essere presentata all'INPS telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB - servizi telematici accesibili direttamente dalcittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (
- Servizi on line);
Contact Center integrato - tel. 803164;
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
INFORMAZIONI UTILI:
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Per maggiori informazioni visita il sito dell'INPS.
