Congedo parentale - Astensione facoltativa dal lavoro

RIVOLTO A:
Ai genitori lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.Co.pro ) e alle mamme lavoratrici autonome.

COS'E':
Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente, anche contemporaneamente, in aggiunta al periodo di aspettativa obbligatoria.
(Testo Unico Dlgs n.151 del 26.03.2001 modificato in alcuni aspetti dal DLgs n. 80 del 15/06/2015 in attuazione dell'art.1,commi 8 e 9, della L.183 del 10/12/2014).
Nel caso di parto plurimo il Testo Unico prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino.
I genitori, se lavoratori dipendenti, possono usufruire di un periodo massimo ( continuativo o frazionato) di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza 3 mesi consecutivi, entro i 12 anni di vita del bambino.
Ai genitori adottivi o affidatatri, lavoratori dipendenti, il congedo spetta con le stesse modalità dei genitori naturali indipendentemente dall'età del bambino all'atto di adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Alle mamme lavoratrici autonome e genitori iscritti alla gestione separata spetta se in possesso di determinati requisiti  (possibile consultazione sul sito www.inps.it)

DOVE ANDARE:
La domanda va inoltrata per via telematica all 'INPS, collegandosi al sito www.inps.it, con il PIN di accesso oppure tramite i Centri di Assistenza Fiscale.

INFORMAZIONI UTILI:
L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia.
E' evidente che in tal caso occorrerà inviare all'azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo.

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