Congedi e agevolazioni per figli portatori di handicap
RIVOLTO A:
Genitori di figli con handicap, la cui gravità sia accertata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.
Congedi parentali e prolungamento dell'estensione facoltativa.
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di un bambino disabile grave ha diritto a prolungare, entro il dodicesimo anno di vita, il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), fino ad un massimo di tre anni.
Prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo indicati:
- alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.
Riposi e permessi per figli con Handicap grave
- fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e in alternativa al congedo parentale i genitori possono usufruire di un permesso di due ore di riposo giornaliero retribuito;
- successivamente al compimento del terzo anno di vita la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti che possono essere fruiti nell'arco di un mese.
Congedi retribuiti di due anni
La legge 151 del 2001 (art 42, comma 5) introduce l'opportunità di usufruire di due anni di congedo retribuito continuativo o frazionato. Tale possibilità rimane nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.
Compatibilità della fruizione del congedo straordinario con altri congedi
I genitori possono fruire contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave.
Tali congedi sono invece incompatibili col prolungamento dell'astensione facoltativa e permessi lavorativi.
Riassumendo a titolo esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:
- Congedo straordinario retribuito fino a due anni e permessi giornalieri fino a due ore: sono incompatibili.
- Congedo di maternità o congedo parentale e congedo straordinario retribuito fino a due anni: compatibili.
- Prolungamento dell'astensione facoltativa e congedo straordinario retribuito fino a due anni: sono incompatibili.
- Congedo straordinario retribuito fino a due anni e permessi mensili di tre giorni: sono incompatibili.
DOVE ANDARE:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede INPS - via Mengolina , 10 Tel. centralino: 0546 637911
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
INFORMAZIONI UTILI:
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps utilizzando la modulistica on line, collegandosi al sito www.inps.it, oppure tramite i Patronati. La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps necessariamente prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro secondo modalità e criteri stabiliti dai contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni.
Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.
Riferimenti legislativi: D. Lgs. 151/2001, L. 104/1992