Congedo obbligatorio di maternità

RIVOLTO A:
Le future mamme dipendenti hanno diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Si tiene conto del periodo di astensione dal lavoro non goduto in caso di parto prematuro.
E' possibile scegliere di effettuare un mese di astensione prima del parto e quattro dopo il parto stesso.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all'estensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente il parto in caso di gravi complicanze della gestazione, in caso di malattie rese ancora più gravi dalla gravidanza, quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

COSA OCCORRE:
Per usufruire dell'astensione obbligatoria occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Anche per poter usufruire dell'astensione di un mese prima e di quattro mesi dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE:
La domanda di maternità deve essere presentata all'Inps in via telematica, è possibile accedere ai servizi on line richiedendo il PIN attraverso il portale dell'istituto (www.inps.it- servizi on-line)
oppure tramite i servizi telematici offerti dai Patronati.
Informazioni si possono chiedere presso l'Agenzia territoriale INPS  di via Mengolina ,10 - Faenza  dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 oppure al Contact Center integrato al numero di tel. 803164.

INFORMAZIONI UTILI:
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n.151 del 26.03.2001.
La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali in materia di congedi di maternità.
In caso di adozione spetta un congedo di 5 mesi a prescindere dell'età del minore; si può usufruirne nei mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima del suo ingresso in Italia, per consentire alla madre la permanenza all'estero, oppure può essere fruito in modo frazionato. 
In caso di affidamento spetta un congedo di 3 mesi da fruire entro 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore; il congedo è riconosciuto anche per i minori che abbiano superato i 6 anni di età.

Elenco dei Centri di assistenza Fiscale dei Comuni dell' Unione della Romagna faentina:
Elenco Caf (pdf61.16 KB)

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