Congedi parentali
RIVOLTO A:
Tutti i genitori lavoratorori dipendenti, iscritti alla gestione separata dell'INPS e alle mamme lavoratrici autonome.
COS'E':
In seguito alla nascita dei figli il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria.
Le modalità di fruizione sono diverse in base all'inquadramento.
Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Durante il periodo di congedo parentale, i genitori hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha apportato diverse novità alla normativa vigente.
Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina regionale e sul sito INPS
DOVE ANDARE:
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
Contact Center integrato - tel. 803164;
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Elenco Patronati
- Patronato CGIL - P.zza Verdi, 5 - Tel. 0532/783111 - 783295
- Patronato INAS-CISL - C.so Piave, 70 - Tel. 0532/777611 (centralino CISL)
- Patronato UIL - Via Oroboni, 42 - Tel. 0532/250802
- Patronato ACLI - Via Ariosto, 88 - Tel. 0532/207583 - fax 0532205868
INFORMAZIONI UTILI:
Il Decreto legislativo 151/2001 salvaguarda le condizioni di maggior favore previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.
La richiesta di congedo parentale deve essere presentata all'INPS e deve essere data comunicazione al datore di lavoro. Per usufruire del congedo non è necessaria l'autorizzazione da parte del datore di lavoro mentre la comunicazione deve essere data con sufficiente preavviso (le modalità sono previste dal contratto di lavoro).