Congedo di maternita'

RIVOLTO A:
Le future mamme lavoratrici dipendenti, autonome e titolari di contratti atipici (iscritte alla gestione separata dell'INPS).

COS'E':
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001.
Tale normativa prevede per le future mamme il diritto al congedo per maternità (ex astensione obbligatoria dal lavoro) nei due mesi precedenti alla data presunta e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Stabilisce che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta tali giorni vengano aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
E' prevista inoltre la possibilità per le lavoratrici-madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta e per i quattro mesi successivi al parto.
La Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha inoltre equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali in materia di congedi di maternità.

COSA OCCORRE:
Per poter usufruire del congedo per matenità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.

DOVE ANDARE:
La domanda di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
Contact Center integrato - tel.  803164;
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Elenco dei Patronati
- Patronato CGIL - P.zza Verdi, 5 - Tel. 0532/783111 - 783295
- Patronato INAS-CISL - C.so Piave, 70 - Tel. 0532/777611 (centralino CISL)
- Patronato UIL - Via Oroboni, 42 - Tel. 0532/250802
- Patronato ACLI - Via Ariosto, 88 - Tel.  0532/207583 - fax 0532205868

INFORMAZIONI UTILI:
La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

Per poter usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.
Nel caso il certificato venga rilasciato da un ginecologo privato occorre la convalida da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori informazioni sulla certificazione necessaria è possibile rivolgersi all'azienda USL - U.O. Igiene Pubblica - V. F. Beretta, 7 - tel. 0532/235370 (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00; dal lunedì al giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00).  L'ambulatorio riceve per appuntamento.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). 

Per maggiori informazioni vedi la scheda regionale e il sito INPS.

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