Pubblicazioni di matrimonio

E' OBBLIGATORIO PRESENTARE LA RICHIESTA?

Sì, la normativa prevede che, per sposarsi, devono essere richieste le Pubblicazioni di matrimonio. 

Anche in caso di matrimonio religioso le pubblicazioni devono essere eseguite: in tal caso la richiesta di pubblicazione è redatta dal parroco o altro ministro di culto.

CHE COS'E'

La pubblicazione di Matrimonio è la fase che precede il matrimonio: la sua funzione è quella di portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio e di consentire alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio.

In sede di Pubblicazione, inoltre, per i matrimoni civili, verrà scelto dagli sposi il regime patrimoniale dei beni (comunione o separazione dei beni) e fissata la data del matrimonio.

DOVE FARE RICHIESTA 

Tale richiesta va presentata da entrambi gli sposi all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di essi, indipendentemente dal luogo in cui si celebrerà il matrimonio (se gli sposi risiedono in 2 comuni diversi, sarà il Comune presso il quale ci si presenta, a trasmettere d’ufficio le pubblicazioni di matrimonio, all’altro Comune). La documentazione necessaria verrà acquisita direttamente dall'ufficiale di stato civile.

QUANDO CI SI PUO' SPOSARE?

Le pubblicazioni restano esposte per otto giorni, il matrimonio potrà avvenire dopo il 12° giorno dalla pubblicazione e le stesse saranno valide sei mesi: se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni è necessario ripetere la richiesta.

MATRIMONI ALL'ESTERO

Per chi decide di sposarsi all'estero, se il matrimonio viene celebrato presso l'autorità consolare italiana, la pubblicazione deve essere fatta anche in Italia nel comune di residenza degli sposi. Se il cittadino non ha la residenza in Italia, la pubblicazione verrà affissa nel comune dell'ultimo domicilio.

QUANTO COSTA


Le pubblicazioni del matrimonio hanno il costo della sola marca da bollo da 16 euro. Se uno dei due sposi non è residente, le marche da bollo da pagare sono due.


Normativa di riferimento:

Codice Civile artt. 93-101 (pdf11.76 KB)

DPR n. 396 del 3 novembre 2000 (pdf12.88 KB)

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