CONGEDO OBBLIGATORIO PER LA MAMMA LAVORATRICE DIPENDENTE

COSA E’:

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante tale periodo la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Il congedo di maternità inizia di norma due mesi prima la data presunta del parto. Il periodo di astensione può iniziare anticipatamente su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo obbligatorio dura di norma tre mesi (salvo flessibilità).

La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto, in alternativa alle consuete modalità di fruizione, la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che sia il medico specialista dell'AUSL, sia il medico del lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

RIVOLTO A:

  • lavoratrici dipendenti (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese se (art. 24 T.U.):
    • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro 
    • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
  • lavoratrici agricole anche a tempo determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari(colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
  • lavoratrici LSU o APU(attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

(fonte: www.inps.it)

 

INFORMAZIONI UTILI:

Per poter usufruire del congedo di maternità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.

Per poter usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

 

DOVE ANDARE:

La domanda deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Per informazioni:

INPS FIORENZUOLA D’ARDA

Via Mischi, 3 - 29017 Fiorenzuola d'Arda

Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-12.30

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