- Unione dei Comuni della Valmarecchia e Bellaria Igea Marina (9)
- Unione dei Comuni Terre di Castelli (2)
- Unione dei Comuni Valle del Savio (10)
- Unione del Sorbara (5)
- Unione della Romagna Faentina (4)
- Unione Rubicone e mare (3)
- Unione Terre d'Acqua - Casa Isora (2)
- Unione Terre d'Argine (6)
- Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia (8)
BONUS BEBÈ 2015 – 2017: Assegno di natalità
Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 stabilisce che, ai sensi dell'art.1, comma 125, della legge 190/2014, è previsto un contributo per le famiglie con figli da 0 a 3 anni con ISEE entro 25.000 €. Tale contributo è previsto per le famiglie con bambini nati o adottati dal 1/01/2015 al 31/12/2017
RIVOLTO A:
- Nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, la domanda deve essere presentata da un genitore convivente con il figlio
- Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo.
Per la domanda di assegno natalità non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.
REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
• ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
CONTRIBUTO:
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE. L’importo annuo dell’assegno è pari a:
• 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
• 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L'importo è corrisposto dall'Inps.
L'assegno è concesso dal giorno della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore fino al terzo anno di età o fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del minore.
L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso dei requisiti
COSA OCCORRE
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica.
La domanda è da presentare entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia del minore, nel caso sia presentata in ritardo l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda stessa.
Periodo transitorio (per i nati o adottati dall' 1° gennaio – 27 aprile 2015)
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data.
Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015.
Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
• WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
INFORMAZIONI UTILI
Il beneficiario perde il diritto all'assegno se viene a mancare uno dei requisiti previsti: decesso, revoca adozione, decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi, affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato domanda. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inps la decadenza dei requisiti. L'Inps interrompe l'erogazione dell'assegno dal mese successivo a quello della perdita del requisito.
Per ulteriori informazioni consulta la circolare INPS n.93 del 8/05/2015
