COS'E':
Entrambi i genitori hanno diritto alternativamente ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai 3 anni. Per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo di astensione previsto è di massimo 5 giorni all’anno.
Durante la fruizione del congedo per malattia del figlio , al genitore non spetta alcun trattamento economico, fatta eccezione per i dipendenti pubblici. Per fruire del congedo per malattia dei figli, è sufficiente presentare un certificato medico, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, al datore di lavoro con l’indicazione della durata della malattia. In questi giorni il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale. È quanto esplicitamente affermato nella Circolare Funzione Pubblica n. 14/2000. Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.

DOVE ANDARE:
Per informazioni:

  • Dal proprio datore di lavoro.
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile Per ulteriori informazioni è possibile  rivolgersi alla sede INPS -  V.le della Libertà, n° 48 - 47121 Forlì - tel. 0543/710111 www.inps.it direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, o su appuntamento richiesto  allo sportello o al contact center: 803164, gratuito da telefono fisso  o 06164164 con tariffe da mobile.
  • Presso i Patronati.