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- Unione dei Comuni Valle del Savio (5)
- Unione del Sorbara (1)
- Unione della Romagna Faentina (8)
- Unione Rubicone e mare (5)
- Unione Terre d'Acqua - Casa Isora (1)
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Congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro)
Cos'è:
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Rivolto a:
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA).
L'indennità di congedo non spetta a:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Come funziona:
Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
L’art.32, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
L’art.32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.
La legge di bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La norma, si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.
La legge di bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Solo per il 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è stata pari all’80% della retribuzione. La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 217 e 2018 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha elevato dal 60% all’80% la maggiorazione dell’indennità dell’ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla legge di bilancio 2024, e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% per un ulteriore mese.
La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che rispettivamente hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui 3 mesi indennizzabili all'80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione; - per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un totale di 3 mesi, in particolari condizioni.
Dove andare:
La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
- Contact Center integrato - tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
