COS'E':
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

RIVOLTO A:
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.


COME FUNZIONA:

La legge riconosce ad entrambi i genitori, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto. 

I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio (entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) si possono riassumere come segue:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.

Il diritto all’indennità con il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 è stato esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei:

  • tre mesi, per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore al 30% della retribuzione;
  • ulteriori 3 mesi spettano ad entrambe i genitori, ma in alternativa tra loro al 30% della retribuzione.

Per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, la legge di bilancio 2024 ha modificato la retribuzione dell'indennità di maternità come segue:

  • un mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese  indennizzato all'80% della retribuzione se fruito, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore,  nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025;
  • sette mesi  indennizzati al 30%, nei limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché nei termini temporali entro cui è possibile fruire del congedo stesso.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino ai 12 anni di età (e non più fino all'ottavo anno) del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

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La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale frazionandolo ad ore, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo del congedo stesso su base oraria.
Il decreto legislativo 80/2015, attuativo della delega  contenuta nel Job act, prevede che in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, i lavoratori possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015 (115.68 KB).


DOVE ANDARE:
La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro  almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.