Congedo obbligatorio per la mamma

Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice dipendente

La madre lavoratrice dipendente ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto. Il diritto può essere esercitato una sola volto per ogni figlio . La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.
Indennità: la legge stabilisce che le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80 % della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
Modalità di presentazione della domandaLa domanda va inoltrata all'INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Astensione anticipata della madre prima del periodo stabilito precedente al parto

La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto all'astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all'Ispettorato del Lavoro, che in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Adozione - Affido

In caso di adozione il congedo di maternità può essere fruito nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo di maternità spetta a prescindere dall'età del minore, all’atto dell’adozione o dell’ingresso del minore in Italia (affidamento preadottivo per alcuni paesi esteri).
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento non a scopo adottivo. Spetta per un periodo di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi decorrenti dalla data dall’affidamento ed è riconosciuto anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i 6 anni di età.


Flessibilità

La lavoratrice può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità, può cioè astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto, portando da 3 a 4 mesi l'astensione dal lavoro successiva al parto. Per usufruire di questa possibilità è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all'INPS (se lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata o autonoma iscritta alla gestione autonoma INPS) o alla  Cassa di previdenza e assistenza di appartenenza (se libera professionista) entro la fine del settimo mese .


Astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto 

L'art. 1, comma 485 , della legge 145/2018 (legge bilancio 2019) ha aggiunto il comma 1.1 all'art. 16 della legge 151/2001, che prevede un'alternativa al tradizionale congedo di maternità (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto) riconoscendo la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto e di fruire di tutti i 5 mesi di congedo di maternità  a partire dal giorno successivo al parto. Per poter esercitare questa facoltà è necessario che, il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve specificare l'assenza di pregiudizio per la salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire  in data successiva a quella presunta. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all'INPS entro la fine del settimo mese. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni operative presenti nella Circolare INPS n. 148 del 12/12/2019 (pdf233.79 KB) .


Parto prematuro

La madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di congedo per maternità: qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.


Ricovero del neonato

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità (durante i tre mesi dopo il parto e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata a quella presunta) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.


Interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) - Decesso del bambino alla nascita o durante il congedo

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità. Sulla base del Decreto Legge n. 119 approvato il 18 luglio 2011 (pdf57.12 KB), è stata introdotta la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  arrechi pregiudizio alla loro salute.


Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS

Le regole sulla maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS si differenziano per diversi aspetti da quelle previste per le lavoratrici dipendenti, mentre per alcuni aspetti sono assimilabili. 
Per accedere al congedo di maternità e alla relativa indennità sono necessari di seguenti requisiti:

  • iscrizione in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS e che quindi non essere contemporaneamente lavoratrici dipendenti, né pensionate.
  • avere almeno un mese di contributi versati nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto ( circolare INPS 3 giugno 2020, n. 71) e avere versato per il medesimo mese l’aliquota aggiuntiva dell’0,72% prevista dalla norma.

Indennità: possedendo questi requisiti la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità pari all’80% del reddito esattamente come una lavoratrice dipendente. Il periodo complessivo nel quale l’indennità è percepibile è pari a 5 mesi, due prima del parto e tre dopo il parto; tali periodi sono flessibili con le modalità previste per le lavoratrici dipendenti ed è previsto l’anticipo con le stesse modalità delle lavoratrici dipendenti. A differenza delle lavoratrici dipendenti, non è necessario astenersi dal lavoro per percepire l’indennità e l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS e non anticipata dal committente.

NOVITA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022: la legge 30 dicembre 2021, n. 23 all’articolo 1, comma 239, dispone il riconoscimento dell’indennità di maternità per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità . 
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Questa indennità aggiuntiva può essere riconosciuta a:

libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata per i 3 mesi immediatamente successivi:
>> ai 3 mesi successivi al parto
>> ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità
>> ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
>> ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum

lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata per i 3 mesi immediatamente successivi:
>> ai 3 mesi successivi al parto
>> ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità
>> ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
>> ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
>> ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
La Circolare INPS del 3 gennaio 2022 n. 1,  fornisce i primi chiarimenti in materia.


Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice autonoma

Lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome INPS
Le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome INPS sono regolate dal capo XI del D.lgs n. 151/2001. Rientrano in questa categoria: lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
A queste lavoratrici spetta il congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto) come per le lavoratrici dipendenti.
Indennità: spetta l'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.
Presentazione della domanda: Le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome INPS, trasmettono la domanda all'INPS a parto avvenuto.

Libere professioniste con cassa di previdenza
Le  libere professioniste sono regolate dal capo XII del D.lgs n. 151/2001 e rientrano in questa categoria le libere professioniste iscritta a una cassa di previdenza (come per esempio un’avvocato, commercialista, ingegnere, etc.).
Anche queste lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, ovvero 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo il parto).
Indennità: l’indennità è pari all’80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi (quindi 5/12 dell’80% del reddito dell’anno precedente).È comunque previsto un importo minimo, per le professioniste con un volume di affari basso. In questo caso, l’indennità di maternità sarà commisurata all’80% di 5 mesi del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato. L’indennità è erogata direttamente dalle Casse di previdenza e assistenza, a seconda dell’ordine di appartenenza (ad esempio Cassa nazionale del Notariato, Cassa Forense, Enpam, Inarcassa, etc.).
Presentazione della domanda:  la domanda deve essere presentata alla cassa di appartenenza, a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto (ogni gestione previdenziale può prevedere, comunque, termini differenti).

NOVITA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022: llegge 30 dicembre 2021, n. 23 all’articolo 1, comma 239, dispone il riconoscimento dell’indennità di maternità per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità ovvero dopo i 5 mesi di maternità maternità/paternità canonici . Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro e la regolarità contributiva per il periodo indennizzato. Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.


COSA OCCORRE

Per poter usufruire del congedo di maternità occorre presentare  al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.

Per maggiori informazioni sulla certificazione necessaria è possibile rivolgersi all'Azienda AUSL della Romagna - Forlì - Consultorio Familiare Salute Donna Via Colombo, 11 Tel. 0543.733100

DOVE ANDARE

La domanda di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line); 
Contact Center integrato - tel.  803164; 
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Elenco dei Patronati

 

INFORMAZIONI UTILI

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

Per poter usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese. 
Nel caso il certificato venga rilasciato da un ginecologo privato occorre la convalida da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori informazioni visita il sito dell'INPS alla pagina dedicata.

Per ulteriori informazioni è possibile  rivolgersi alla sede INPS -  V.le della Libertà, n° 48 - 47121 Forlì - tel. 0543/710111
direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, o su appuntamento richiesto allo sportello o al contact center: 803164, gratuito da telefono fisso  o 06164164 con tariffe da mobile.

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