Congedi parentali
COS'E'
E’ l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità o paternità di cui si può usufruire una volta terminato il periodo del congedo di maternità.
Il congedo parentale spetta a:
1. Lavoratori dipendenti
I genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro (anche contemporaneamente) nei primi otto anni di vita del bambino. Nello specifico la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, mentre il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi. L’astensione dal lavoro, se utilizzata da entrambe i genitori, non può superare il limite complessivo di 11 mesi.
Il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.
I genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
2. Lavoratori autonomi (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette ...)
Le lavoratrici autonome possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
3. Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A., percettori di assegni di ricerca).
Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
L’indennità per congedo parentale è pari al 30% della restribuzione media globale giornaliera.
RIVOLTO A
Genitori naturali, adottivi e affidatari.
COSA OCCORRE
Compilare un modulo di richiesta a cui va allegato il certificato di nascita del bambino. I genitori adottivi o affidatari (in allegato alla richiesta) devono presentare un certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento e/o adozione.
DOVE ANDARE
La richiesta di congedo parentale va presentata al datore di lavoro e inoltrata per via telematica all'INPS tramite il sito www.inps.it, oppure tramite i patronati.
Inps – Sede di Vignola
Via Agnini 367 – 41058 Vignola
Tel. 059/7700311
Orari di ricevimento:
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 17,00.