Congedi dal lavoro per malattia del figlio

CHE COSA SONO

Entrambi i genitori hanno diritto alternativamente ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai 3 anni. Per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo di astensione previsto è di massimo 5 giorni all’anno.
Durante la fruizione del congedo per malattia del figlio, al genitore non spetta alcun trattamento economico, fatta eccezione per i dipendenti pubblici. Per fruire del congedo per malattia dei figli, è sufficiente presentare un certificato medico, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, al datore di lavoro con l’indicazione della durata della malattia. In questi giorni il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale. Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.

DOVE ANDARE

  • Per informazioni contattare il proprio datore di lavoro o l'Istituto previdenziale competente.
  • INPS Contact Center
    Contatti
  • INPS Carpi
    via Remesina interna, 44 - 41012 Carpi (MO)
    Tel. 059 63 29 511 - Fax. 059 63 29 560 agenzia.carpi@inps.it

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina