Rivolto a:

  • cittadini italiani;
  • stranieri, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • apolidi;
  • enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica.

Cos'è:

Consiste nella possibilità di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi.
Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) può essere richiesto sia in materia civile che in materia penale.
Per essere ammessi al beneficio è necessario essere in possesso di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, documentato nell’ultima dichiarazione, che non superi € 11.528,41 al netto degli oneri deducibili. Ad esso vanno sommati anche i redditi non imponibili.

Dove andare:

La domanda deve essere consegnata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza che ha sede in Vicolo del Consiglio 12, Piacenza, tel. 0523/320708, fax 0523/317364, e-mail segreteria@piacenzaordineavvocati.it, Posta Elettronica Certificata: consiglio@ordineavvocatipc.it

Informazioni utili:

Gli Avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato compaiono in un Elenco specifico disponibile presso l'Ordine degli Avvocati di Piacenza oppure nel sito Internet www.piacenzaordineavvocati.it/ ove sono anche disponibili i moduli per la presentazione delle domande.
Per poter usufruire del servizio è necessario rivolgersi ad un Avvocato presente in quest'elenco il quale fornirà l'assistenza legale necessaria.