Congedo di paternità
RIVOLTO A:
Il padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione Separata dell'INPS.
COS'E':
Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità per un periodo coincidente con il congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte, dalla madre. Tale congedo viene retribuito all'80% dell'ultima retribuzione giornaliera e spetta nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre;
- rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento).
Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si è verificata una delle predette situazioni e viene riconosciuto al padre a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma, ecc.) o casalinga. Il padre lavoratore può presentare la domanda con le stesse modalità previste per la madre lavoratrice.
DOVE:
- inviare la richiesta all'INPS in via telematica; è possibile accedere ai servizi on line richiedendo il PIN attraverso il portale dell'istituto (www.inps.it- servizi on-line)
- tramite i servizi telematici offerti dai Patronati.
- Contact Center integrato al numero di tel. 803164.
Informazioni si possono chiedere presso l'Agenzia territoriale INPS di via Mengolina ,10 - Faenza dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00