A chi è rivolto

L'assegno viene concesso per la nascita o adozione o affido pre-adottivo di un figlio/a alle madri residenti in uno dei comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo, Brisighella, Castel Bolognese) che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno e che appartengono ad un nucleo familiare con attestazione isee inferiore a quella determinata ogni anno per legge.

Come fare

La domanda va presentata al comune di residenza, che verificherà la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido pre-adottivo.

Possono presentare domanda:

  • cittadine italiane;
  • cittadine di uno Stato della Comunità Europea;
  • cittadine di uno Stato Extra UE e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure, cittadine ammessi a fini lavorativi e a fini diversi, ai quali è consentito lavorare e in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a 6 mesi, oppure familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L.448/98 come modificato dall’art.13 della L.97/2013), ovvero cittadine straniere in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251);
  • cittadine di uno dei seguenti Paesi: Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, purchè in possesso di permesso di soggiorno valido, che non sia per studio o cure mediche.
  • Residenti nei Comuni dell’URF;
  • non beneficiari di alcun trattamento economico per la maternità; indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
  • beneficiari di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità (in questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale)
  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

Per l’anno 2025 l’ attestazione I.S.E.E. rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, deve avere un valore non superiore a euro 20.382,90, in questo caso il valore dell'assegno, erogato in unica soluzione, se riconosciuto nella misura intera sarà di euro 407,40 per n. 5 mensilità, per un totale di euro 2.037,00 erogato da INPS in un’unica soluzione.