Assegno di Maternità gestito dai Comuni
RIVOLTO A:
Madri residenti nel Comune di Ferrara, senza tutela previdenziale di maternità, con reddito medio-basso e con bambini fino a 6 mesi di età, che siano cittadine italiane e comunitarie o apolidi o extracomunitarie.
COS’E’:
Si tratta di un contributo economico, concesso dai comuni ed erogato dall'INPS che è riconosciuto alle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE del nucleo familiare inferiore al limite rivalutato ogni anno in base all’indice Istat.
L'importo dell'Assegno viene rivalutato annualmente con Decreto in base agli indici Istat; per i nati nell'anno 2024 ammonta ad Euro 2.020,85.
COSA OCCORRE:
L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a a condizione che :
1. sia residente nel Comune di Ferrara;
2. che si trovi, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2001, in una delle seguenti situazioni:
- non lavoratrice (disoccupata, casalinga, studentessa, ecc.);
- lavoratrice non avente diritto ad alcuna tutela economica per la maternità erogata dall’INPS o da altri Enti Previdenziali (assegno di maternità/Stato, indennità di maternità, ecc.);
- lavoratrice aventi diritto ad una tutela economica per la maternità complessivamente inferiore rispetto al valore dell’assegno;
3. in possesso di attestazione ISEE con valore inferiore ai limiti stabiliti per legge (per eventi avvenuti nell’anno 2024 inferiore o pari a Euro 20.221,13);
4. che sia cittadina italiana o dell’Unione Europea o apolide o appartenente a Paesi non U.E. in qualità di:
- Titolare del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
- Familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea
- Rifugiato politico
- Titolare della protezione sussidiaria
- Cittadino/lavoratore di Algeria, Marocco, Tunisia, Turchia e suoi familiari
- Titolare del Permesso Unico Lavoro
- Titolare di un Permesso di soggiorno che consenta di prestare attività lavorativa e di durata superiore a 6 mesi
L’assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni. In questo caso il pagamento dell’assegno può essere effettuato solo su conto/carta/libretto intestato al tutore.
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare o apportare eventuali integrazioni (salvo nel caso di attesa di permesso di soggiorno valido) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.
DOVE ANDARE:
La domanda per l’assegno si presenta con modalità on line accedendo al sito SOSI@HOME
- Al portale si accede esclusivamente con SPID/CIE/CNS.
- Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità. Solo in caso di imminente scadenza del termine è possibile inserire la data della ricevuta di presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
- Fornire un codice IBAN per pagamento tramite bonifico su conto o carta ricaricabile o libretto postale, in ogni caso intestati o cointestati alla madre richiedente l’assegno.
- Essere in possesso di permesso di soggiorno o copia della ricevuta di avvenuta richiesta del permesso per i cittadini non U.E. (è possibile inviare in allegato foto o scannerizzazione in formato pdf o comunque di dimensioni ridotte o in alternativa portare fotocopia allo Sportello Informafamiglie&Bambini).
Per informazioni sui requisiti necessari alla richiesta dell'Assegno di Maternità, per avere assistenza nella compilazione online della domanda e per avere informazioni sull'esito della domanda presentata occorre rivolgersi allo Sportello Informafamiglie&Bambini presso il Centro "Isola del Tesoro" di P.zza XXIV Maggio, 1 - Tel. 0532/242179 - 207894.
Lo sportello è aperto nei giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.00
martedì: dalle 14.00 alle 17.00.
Orario estivo (dal 1 luglio al 31 agosto):
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Allo sportello si accede solo su appuntamento
INFORMAZIONI UTILI:
L'assegno viene concesso per la nascita di ogni figlio e quindi, in caso di parto gemellare, il contributo verrà quindi raddoppiato.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
Per presentare la domanda on line il richiedente deve essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità. A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Artt. 65 e 66 L. 448/1998 e s.m.i.
- D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità
D.P.C.M. 452 del 21/12/2000