Separazione e divorzio

RIVOLTO A:
Coppie sposate che intendono separarsi legalmente.

COS'E':
La separazione legale fra coniugi può essere di due tipi: consensuale, quando i coniugi stabiliscono fra loro gli accordi separativi e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e giudiziale quando invece l'accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
In caso di separazione giudiziale i coniugi devono rivolgersi agli avvocati di fiducia che li rappresentano e si occupano integralmente delle procedure e degli atti legali da produrre nelle udienze in Tribunale.
Per quanto riguarda invece la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, il Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, convertito con Legge 10 Novembre 2014 n. 162, ha previsto due procedure diverse:

- Separazioni e Divorzi davanti all'Avvocato (Art. 6), nel caso di coniugi con figli minori,
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;

- Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Art. 12) solo se sussistono i seguenti requisiti:
. assenza di figli minorenni (anche se di una sola delle parti);
. assenza di figli (anche se di una sola delle parti) portatori di handicap grave ovvero economicamente NON autosufficienti ;
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali tra i coniugi.
La Circolare n. 6 del 24.04.2015 del Ministero dell’Interno ha precisato che l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniali” purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16.00 euro, con pagamento previo versamento sul conto corrente del Comune.
L' accordo raggiunto dalle parti deve essere successivamente ( in un termine non inferiore a 30 giorni dalla sottoscrizione) "confermato" dalle parti stesse davanti all' Ufficiale di Stato Civile.
In questo caso l'assistenza dell'avvocato per le parti è facoltativa.

In caso di divorzio viene richiesta copia delle sentenza di separazione omologata dal Tribunale competente almeno sei mesi prima o, un anno prima se trattasi di sentenza giudiziale, ai sensi della Legge 6 maggio 2015, n. 55 che ha modificato i termini di separazione previsti dalla L. 898/1970 in materia di divorzio; oppure firma dell’atto consensuale di separazione di fronte all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art 12 della legge 162/2014, almeno sei mesi prima.

DOVE ANDARE:
I coniugi possono richiedere informazioni all’Ufficio di stato civile in Viale Berlinguer n.68 tel. 0544 482274 – 0544 482273 e-mail statocivile@comune.ra.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

INFORMAZIONI UTILI:
I genitori che stanno affrontando la separazione possono usufruire di servizi di sostegno come la Mediazione Familiare.
La Mediazione Familiare è un percorso di un numero limitato di incontri, volto a sostenere i genitori nella riorganizzazione della vita quotidiana e nelle relazioni con i figli. A Ravenna è possibile usufruire del servizio di Mediazione Familiare presso:

  • Centro per le Famiglie di Ravenna, via Gradisca 19, tel 0544 485830.

Per informazioni e appuntamento: Sportello Informafamiglie&bambini tel. 0544 485830, aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9.00 alle 13.00. informafamiglie@comune.ravenna.it
Il servizio è gratuito.

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