ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO

COS’È
E’ un assegno che un lavoratore precario o discontinuo, può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

RIVOLTO A
La richiesta può essere fatta:

  • dalla madre anche adottante;
  • dagli affidatari preadottivi;
  • dagli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori;
  • dal padre anche adottante;
  • dall'adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva.

Chi presenta la domanda deve avere la residenza in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente e possedere la cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, se cittadini extracomunitari.

Il diritto all’assegno esiste se la madre si trova in una delle seguenti situazioni:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione internazionale;
  • avere svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e avere perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto;
  • è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

Il diritto dell'assegno esiste se il padre si trova in una delle seguenti situazioni:

  • abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre e del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

DOVE ANDARE
La domanda si presenta alla sede Inps di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

INFORMAZIONI UTILI
L’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l'Istituto pubblica annualmente sul proprio sito. L'assegno non è cumulabile con l’Assegno di Maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art 66 della legge 448 del 1998.

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