Congedo di maternità

CHE COS'E': diritto al congedo per maternità nei due mesi precedenti alla data presunta e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Stabilisce che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta tali giorni vengano aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.

E' prevista inoltre la possibilità per le lavoratrici-madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta e per i quattro mesi successivi al parto. La Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha inoltre equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali in materia di congedi di maternità.

RIVOLTO A: Le future mamme lavoratrici dipendenti, autonome e titolari di contratti atipici (iscritte alla gestione separata dell'INPS).


COSA OCCORRE:  presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
Per poter usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto occorre produrre un certificato del ginecologo o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestante la compatibilità della gravidanza con il proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese.

DOVE ANDARE: Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede INPS di Savignano:
Piazza Giovanni XXIII, 12 -  47039 Savignano Sul Rubicone (Fc)
Tel. 0541/809811
Orari: da lunedì a venerdì dalle  8.30 alle ore 12.30

La domanda deve essere presentata all'INPS telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il sito internet dell'Istituto;
- Contact Center integrato - tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (vedi allegato)

INFORMAZIONI UTILI:
La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dall'inizio del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.
Per maggiori informazioni visita il sito dell'INPS.

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ultima modifica 2018-09-27T12:11:00+02:00
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