Carta di Identità per i minorenni

RIVOLTO A:
Bambini e ragazzi di tutte le età

COS'E':
La carta di identità è il documento di riconoscimento che può essere rilasciato a tutti i cittadini residenti fin dalla nascita.  Il decreto legge n. 70/2011, convertito con modifiche dalla legge 106/2011, ha eliminato il precedente limite minimo di età che era fissato ai 15 anni.  La validità varia in base all'età del titolare: triennale per i minori di 3 anni; quinquennale per  coloro che hanno dai 3 ai 18 anni; decennale per i maggiori di 18 anni.

COSA OCCORRE:
- la presenza del minore;
- 3 fotografie uguali formato tessera.
- la domanda su apposito modulo va firmata da uno dei genitori.
Per i minori cittadini italiani è possibile richiedere la carta di identità valida per l'espatrio; in tal caso  è necessario il consenso di entrambi i genitori muniti di documento di identità.
In alternativa alla contemporanea presenza di entrambi i genitori potrà essere consegnata al genitore presente la dichiarazione di assenso dell’altro genitore (dove viene dichiarato che non sussistono ostacoli all’espatrio) unitamente alla copia del documento di riconoscimento di quest’ultimo.
Qualora uno dei due genitori non voglia darne consenso, occorrerà rivolgersi al giudice tutelare.

 

DOVE ANDARE:
Servizio Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe -   P.zza Folegatti, 15 – 44022 - Comacchio
L'Ufficio è aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tel.:  0533 310104 -122 - 257 - 105
Fax.:  0533 310102

E-mail:  demografici@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



INFORMAZIONI UTILI:
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.

La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di anni 14 riporta il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Per i ragazzi di età superiore ai 14 anni l'indicazione dei dati dei genitori è facoltativa.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato all’interno di una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

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ultima modifica 2017-12-11T13:52:00+01:00
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