Famiglie di fatto - convivenza

COS'E':
La Legge 76/2016 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” dal comma 36 al comma 65 regolamenta le convivenze di fatto riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.

RIVOLTO A:

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che siano:

- residenti nel Comune, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte anagraficamente nel medesimo stato di famiglia;

- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

COSA OCCORRE:

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe del Comune come residenti al medesimo indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente agli sportelli anagrafici, muniti di documento di identità.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune o, se già residenti, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica da altro Comune o di cambio di indirizzo.

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto. La registrazione della convivenza di fatto si intenderà registrata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa, qualora l'Ufficio Anagrafe non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

INFORMAZIONI UTILI:

La convivenza di fatto può estinguersi per:

a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

b) decesso di un convivente;

c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi.

DOVE ANDARE:

Uffici di Stato Civile dei Comuni (pdf62.87 KB)

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ultima modifica 2017-07-24T13:27:00+02:00
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