Unione Civile

COS'E':
La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

RIVOLTO A:
L'unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovino nelle condizioni ostative previste dalla legge.
In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;

c) la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Gli stranieri, inoltre, dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione di unione civile rilasciato dall'Autorità diplomatica/consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.

COSA OCCORRE:

Al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso presentano congiuntamente richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta.

La procedura si articola in diversi momenti:

- richiesta di unione civile formalizzata con processo verbale;

- una volta che l'ufficiale di stato civile avrà verificato che non sussistono impedimenti alla costituzione di unione civile, potrà essere ricevuta la dichiarazione costitutiva dell'unione. Tale dichiarazione sarà resa personalmente dalle parti, alla presenza di due testimoni, davanti all'ufficiale di stato civile e verrà registrata in un atto di stato civile.

E' necessaria la prenotazione della sala presso l'Ufficio Gabinetto del Sindaco.

INFORMAZIONI UTILI:

Al momento della costituzione dell'unione civile la parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

DOVE ANDARE:

Uffici di Stato Civile dei Comuni (pdf62.87 KB)

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