Famiglia di fatto – convivenza: Unione stati di famiglia

CHE COSA E'

La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

 

DOVE ANDARE

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo.
Gli interessati possono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, accompagnata dalla copia dei rispettivi documenti d'identità, con una delle seguenti modalità:  

 

  1. presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici del Centro Direzionale (D.U.C.) - Piano -1 - Largo Torello de Strada n. 11/a;
  2. inviando la documentazione necessaria tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Parma - Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Largo Torello de Strada, 11/a - 43121 Parma;
  3. inviando la documentazione necessaria tramite fax 0521-031761.
  4. è possibile anche inviare l'istanza on-line all'indirizzo Internet www.servizi.comune.parma.it 

Nel sito del Comune di Parma nel portale dei servizi on-line è previsto che i cittadini di Parma maggiorenni e in possesso della Carta di identità elettronica o del nome utente e password rilasciate dal Comune di Parma possano fare il cambio di indirizzo svolgendo l'intera pratica on-line. Una volta modificato l'indirizzo all'interessato verrà inviata una comunicazione e certificato di residenza con l'indicazione del nuovo indirizzo.

 

INFORMAZIONI UTILI:

IL SERVIZIO E' GRATUITO.

Diritti dei conviventi di fatto:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi o i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute, oppure,  in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • successione del contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell’intestatario del contratto o di un suo recesso;   
  • diritti all'assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza, possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto;
  • impresa familiare: la norma prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetti una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi. nonché all'incremento dell'azienda;
  • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è estesa al convivente di fatto, la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente
  • risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile, si applicheranno glie stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Disciplina dei rapporti patrimoniali.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.

Cessazione di una convivenza di fatto.

La convivenza di fatto si risolve per:

1. accordo tra le parti

2. recesso unilaterale

3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona

4. morte di uno dei contraenti

Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica. 

Per il modulo di dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto:

http://www.comune.parma.it/servizi/Handlers/CustomDocument.ashx?ID=26065

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