Unioni civili - informazioni utili, diritti e doveri

CHE COSA È

Per costituire un'unione civile, ai sensi della legge 76/2016, le parti devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, occorre presentare una dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile del Comune.

DOVE ANDARE

La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere presentata all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parma, previo appuntamento sull'agenda dei servizi di stato civile con una delle seguenti modalità: 

  1. presentandosi personalmente al banco informazioni del DUC, L.go Torello de Strada 11A
  2. contattando telefonicamente il Contact Center del Comune al numero 052140521
  3. collegandosi al portale del Comune di Parma, all'indirizzo www.comune.parma.it, box “accedi ai servizi del Comune di Parma" “prenotazione on line servizi di stato civile”

  

INFORMAZIONI UTILI.

Le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile sono: 

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, comma 1, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso, lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto solo il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

 

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti: all'unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori: il comma 21, estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120c.c.).

Regime patrimoniale: nella dichiarazione potrà essere indicato dalle parti, il regime patrimoniale della separazione dei beni; diversamente, in assenza di specificazione, il regime in essere sarà quello della comunione dei beni.

Le parti possono altresì dichiarare di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Cognome: nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La scelta, dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017, ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.  

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile  si scioglie per morte di una delle parti;  all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

 

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