Unioni civili

CHE COS'E':
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi: dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso: dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

RIVOLTO A:
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
  • non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
  • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)


COSA OCCORRE:
Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso, presentano congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
  • seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Il processo verbale: nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data, non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso, in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione. Contestualmente le parti potranno: rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni. scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Per richiedere la costituzione di un’Unione Civile
Si può fissare un appuntamento presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna, viale Berlinguer 68, telefonando allo:0544 482229- 0544 482274 E mail: statocivile@comune.ra.it
I richiedenti si presenteranno all’appuntamento con i seguenti documenti: documento d’identità copia dei documenti d’identità dei due testimoni modulo di richiesta.
In tale sede l’ufficiale di stato civile procederà alla redazione del porocesso verbale che andrà sottoscritto dalle parti.

La costituzione dell’unione

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, nella casa comunale, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

INFORMAZIONI UTILI:
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

  • Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
  • Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
  • In caso di decesso: in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
  • Scioglimento dell’unione civile: l’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili. Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Per informazioni: Stato civile tel 0544 482274 – 0544 482299
E mail: matrimoni@comune.ravenna.it – statocivile@comune.ra.it

Fonte: sito web del Comune di Ravenna

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ultima modifica 2023-11-28T11:52:37+02:00
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