- Unione dei Comuni della Valmarecchia e Bellaria Igea Marina (2)
- Unione dei Comuni Terre di Castelli (2)
- Unione dei Comuni Valle del Savio (2)
- Unione del Sorbara (2)
- Unione della Romagna Faentina (2)
- Unione Rubicone e mare (2)
- Unione Terre d'Acqua - Casa Isora (2)
- Unione Terre d'Argine (2)
- Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia (2)
Il passaporto per minori
Cos'è
Il passaporto è il documento di riconoscimento di un cittadino emesso, dallo Stato Italiano, che occorre per poter entrare o passare in altri Stati. È valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. In ogni caso i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera:
- Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
- Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Rivolto a
Minori da 0 a 18 anni
Cosa occorre
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Questi devono firmare il consenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza di questa possibilità, viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Mentre se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può comunque allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.
Se il minore di 14 anni viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagnamento in quanto i dati anagrafici dei genitori sono indicati nel nuovo libretto del passaporto a 48 pagine.
Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dai genitori (dichiarazione di assenso) non è prevista l'iscrizione obbligatoria (esempio i nonni) sul libretto.
Dove andare
La domanda per il rilascio del passaporto si presenta direttamente alla Questura di Bologna - Ufficio Passaporti Questura di Bologna - Via Sant'Isaia 1.
Per poter presentare la domanda di rilascio passaporto presso la Questura ed i Commissariati della provincia è possibile prenotare un appuntamento accedendo al sito: https://passaportonline.poliziadistato.it cliccando successivamente sulla scheda “Cittadini” ed effettuando l’accesso tramite SPID o CIE. Si precisa che con una singola utenza sarà possibile fissare fino a un massimo di 5 appuntamenti diversi.
È possibile ritirare il passaporto nell'Ufficio Passaporti sito in via Sant’Isaia n.1 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Informazioni utili
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
Per la legalizzazione delle foto il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Ogni volta che un minore dagli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Per maggiori informazioni consulta il sito della Polizia di Stato
