La denuncia di nascita
La denuncia di nascita è obbligatoria, in base al D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396 (152.37 KB), e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove è avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre.
Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi.
In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse.
Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante non sia in grado di presentare l'attestato di avvenuto parto, è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il parto è avvenuto senza assistenza medica.
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni (si parla di "tardiva denuncia"), ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell'ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.
I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino, anche la nascita di questi figli deve essere registrata in Italia.
Cosa contiene l’atto di nascita
L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:
- il luogo di nascita,
- l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita
- le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
- le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati
- il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Nomi
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita.
Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti".
Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.
Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell'atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.