Rivolto a:

Tutti coloro che utilizzano mezzi di trasporto e che intendono trasportare BAMBINI.

Cosa fare:

Le modalità di trasporto variano a seconda del mezzo utilizzato.

MONOPATTINI ELETTRICI:

E' VIETATO trasportare altre persone sui monopattini elettrici compresi i bambini. Legge 160/2019 (art. 1 commi 75–75-septies)

BICICLETTE:

I minori sotto i 14 anni, sia come conducenti che come trasportati, non hanno l'obbligo di indossare il casco  ma esso è fortemente consigliato.
Il trasporto di un bambino, è consentito, fino a 8 anni di età alle seguenti condizioni:

  1. il conducente deve essere maggiorenne;

  2. il bambino deve essere opportunamente assicurato con idonei SEGGIOLINI omologati e composti da schienale, braccioli, sistema di fissaggio alla bicicletta e di ritenuta del bambino.

Per il trasporto sul seggiolino il bambino deve essere in grado di sedere in posizione eretta.
I seggiolini anteriori sono idonei al trasporto di bambini che non superino i 15 Kg. di peso.
I seggiolini posteriori sono idonei per i bambini di qualunque peso, ma fino agli 8 anni di età.
Il ciclista, anche quando trasporta un bambino, negli orari serali fuori dai centri abitati (da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere) o nell'impegnare un tratto di galleria è obbligato ad indossare giubbotto o bretelle riflettenti.
E' ammesso trasportare bambini anche negli appositi rimorchi per bici ma a determinate condizioni tecniche e di sicurezza:

Art. 182 Codice della Strada

  • Art. 68 Codice della Strada
  • DM 30 novembre 1999 n. 557
  • CICLOMOTORI:

    E' permesso il trasporto alle stesse condizioni previste per i motocicli se il conducente è maggiorenne e il ciclomotore è omologato per due persone.

    MOTOCICLI:

    E' vietato il trasporto di minori di cinque anni.
    Il bambino, sul motociclo, deve essere trasportato nella parte posteriore e deve indossare obbligatoriamente, durante la marcia, il casco protettivo omologato. E' vietato trasportare il bambino anteriormente, in quanto molto pericoloso e il suo corpo limita la libertà di manovra del conducente:

    Art. 170 Codice della Strada

  • Art. 171 Codice della Strada
  • AUTOVETTURE:

    I bambini aventi statura inferiore a 1,50 m devono essere sempre assicurati con dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB), regolarmente omologati secondo la normativa ECE – ONU R129 (dal 1/9/2024) ed adeguati alla loro statura (art. 172 comma 1 Codice della Strada).
    I dispositivi utilizzabili sono di tre tipi: ovetti, seggiolini e adattatori (rialzo).
    I DARB sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di una altezza di mt. 1,50: fino a mt. 1,25 cm si possono usare solo i seggiolini, oltre questa altezza si possono utilizzare anche gli adattatori. Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati del rialzo e correttamente indossate dal bambino.
    Si ricorda inoltre che:
    - fino a 87 cm di altezza il bimbo puo' essere trasportato su ovetto in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione: mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali;
    - lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e i fissaggi Isofix e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti. Si consiglia comunque di rispettare sempre le informazioni contenute nelle istruzioni e nella etichetta di omologazione del DARB.
    Dal 2019, per trasportare bambini di età inferiore ai 4 anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino in automobile qualora non già presente nel modello acquistato. Art. 172 Codice della Strada Regolamento UNECE R129

    AUTOCARRI:

    Non è mai ammesso il trasporto di un bambino su un autocarro (neppure su DARB) poichè è un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Art. 54 Codice della Strada Art. 82 Codice della Strada

    Nota importante (aggiornamento 2026)

  • Nessun obbligo nazionale di casco per bici sotto i 14 anni (resta raccomandato)
  • obbligo R129 (i-Size)
  • obbligo anti-abbandono < 4 anni
  • Confermato: divieto passeggeri monopattini.

    La sicurezza dei bambini dipende da te.
    Anche un breve tragitto può essere rischioso.