- Unione dei Comuni della Valmarecchia e Bellaria Igea Marina (1)
- Unione dei Comuni Terre di Castelli (1)
- Unione dei Comuni Valle del Savio (1)
- Unione del Sorbara (1)
- Unione della Romagna Faentina (1)
- Unione Rubicone e mare (1)
- Unione Terre d'Acqua - Casa Isora (2)
- Unione Terre d'Argine (1)
- Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia (1)
Matrimonio civile
La celebrazione del matrimonio civile
La celebrazione del matrimonio civile spetta al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di Governo, quando esercita le sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile. Tali funzioni, in base al DPR n. 396 del 3 novembre 2000 (PDF - 148,8 KB), possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali e a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Il matrimonio civile conferisce al matrimonio valore legale, a differenza del matrimonio religioso, e rappresenta oggi l'unica scelta possibile per coloro che, dopo un matrimonio religioso, abbiano scelto di divorziare ma senza ottenere l'annullamento della Sacra Rota.
Dove si può svolgere
La celebrazione del matrimonio civile può svolgersi all’interno del comune di residenza o in un altro comune. Il matrimonio può svolgersi nella Casa Comunale dove i due sposi si presentano, nel giorno prestabilito, davanti all'ufficiale di stato civile. È possibile celebrare il matrimonio anche in altri luoghi della città individuati dal comune.
L’ufficiale dello stato civile, indossando la fascia tricolore distintiva del Sindaco, legge agli sposi e ai testimoni (che devono essere due) gli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono gli sposi con il matrimonio. Dopo che gli sposi hanno dichiarato il proprio "Si", confermato dai testimoni, avviene lo scambio degli anelli e tutto si conclude con la firma dell'atto di matrimonio da parte della coppia e dei testimoni a cui è richiesto di presentare un documento di identità valido.
Regime patrimoniale degli sposi
Nell'atto di matrimonio è indicato il regime patrimoniale scelto dagli sposi all'atto della redazione del Verbale di Pubblicazione.
La giurisprudenza italiana non riconosce invece i contratti prematrimoniali. Con questo termine si fa riferimento a tutti quei tipi di contratto che disciplinano i rapporti patrimoniali tra due coniugi. L‘articolo 162 c.c. riconosce invece la possibilità di scegliere tra comunione o separazione dei beni. Nel primo caso, tutti gli acquisti che effettuerete durante il matrimonio, saranno considerati proprietà di entrambi, con una divisione al 50% (anche in caso di separazione dei beni dopo il divorzio). Nel secondo caso, invece, sarete proprietari solo di quello che avete acquistato con i vostri soldi.
Documenti e pratiche
Ci potrebbero essere piccole variazioni da un comune all’altro, dunque è consigliato fissare un appuntamento con l’ufficio comunale di residenza per chiarire tutti gli aspetti burocratici e i costi da sostenere.
Per richiedere di poter celebrare il matrimonio civile è necessario presentare i seguenti documenti.
- Richiesta di pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile.
- documento di identità valido.
- Autocertificazione con informazioni personali
Informazioni necessarie per l‘autocertificazione:
- Dati personali (data e luogo di nascita)
- Numero del documento di identità
- Residenza
- Stato civile
- Titolo di studio
- Professione
- Tipo di attività
- Cittadinanza
- Residenza dopo il matrimonio
Per il disbrigo delle pratiche, i comuni richiedono una marca da bollo da 16 euro. Nel caso uno dei due sposi abbia residenza in un comune diverso, dovrete presentare due marche da bollo.
Una volta effettuati tutti i controlli, il comune procede con le vere e proprie pubblicazioni sull’albo online. Per legge, le pubblicazioni devono rimanere affisse per un minimo di 8 giorni consecutivi.
Se avete deciso di sposarvi in un comune diverso da quello di residenza, dovrete comunque avanzare una richiesta di pubblicazioni nel comune dove abitate e poi richiedere una delega da presentare al comune dove si celebreranno le nozze.
Se invece uno dei due coniugi non è in possesso della cittadinanza italiana, viene rimessa agli sposi la decisione se celebrare le nozze secondo la legge del proprio paese di provenienza, o seguendo la legge italiana. Nel primo caso, il matrimonio va celebrato presso un’autorità diplomatica o consolare. Nel secondo caso, la legge italiana opera un’ulteriore distinzione tra cittadini residenti e non residenti. I primi devono procedere con la richiesta per le pubblicazioni, esattamente come i cittadini italiani. Ai secondi viene invece richiesta una sorta di autocertificazione, in cui dichiarano che non sussistono impedimenti alle nozze.
Documenti necessari per il matrimonio di cittadini stranieri:
- Documento d’identità valido sul piano internazionale
- Certificato di nascita
- Nulla osta, da richiedere nel Paese di provenienza
Matrimonio celebrato all’estero
Il matrimonio di cittadini italiani celebrato all'estero, perché abbia valore in Italia, deve essere trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di ultima residenza degli sposi. Per procedere alla trascrizione dell'atto, gli sposi devono rivolgersi all'autorità consolare italiana all'estero, per la traduzione e legalizzazione dello stesso.
Secondo la legge italiana, il matrimonio celebrato davanti al Console all'estero equivale al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile in Italia.
Matrimonio di minori
In Italia, la normativa vigente sul matrimonio per persone minorenni stabilisce che i minori non possono contrarre matrimonio, con l'eccezione per i minori che abbiano compiuto 16 anni in presenza di motivi molto validi, quali ad esempio il riconoscimento di un figlio nato o in attesa di nascita, convivenza stabile e responsabile, o situazioni che richiedono una legittimazione legale per superare difficoltà sociali o familiari.
Tuttavia, la gravidanza da sola, in assenza di maturità psico-fisica, non è sufficiente per ottenere l'autorizzazione: il minore deve richiedere l'autorizzazione del tribunale ed il giudice valuta la maturità psico-fisica del minore e le ragioni presentate, sentendo anche il parere del pubblico ministero, dei genitori o del tutore.
Per i residenti in Emilia-Romagna la sede del Tribunale è a Bologna.
