INDENNITA’ DI MATERNITA’

CHE COS'E': Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001 ( pdf 170.41 KB) “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” Il Testo Unico sopraccitato dispone, agli artt. 22 e seguenti, che durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, in sostituzione della retribuzione, all’indennità di maternità a carico dell’INPS nel caso di dipendenti del settore privato, o carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche.

RIVOLTO A:

  • alle lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti, alcune categorie di lavoratrici agricole, colf e badanti e lavoratrici a domicilio),

  • alle lavoratrici autonome,

  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS

  • in alcuni casi, anche alle madri la cui attività lavorativa sia cessata o sospesa

  • alle lavoratrici iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (59-bis del D.lgs n. 151/2001)

Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, i requisiti essenziali richiesti sono:

  • accertato stato di gravidanza;

  • rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.

Nell’ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti);

  • lavoratrici agricole;

  • lavoratrici a domicilio.

DOVE ANDARE: sede INPS di competenza

COSA OCCORRE PER PRESENTARE LA DOMANDA: Per poter usufruire del congedo per maternità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.

La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);

  • Contact Center integrato - tel. 803164;

  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda on line va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In caso contrario si perde il diritto all'indennità.

Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice/madre è tenuta a comunicare all’INPS la data di nascita del figlio e le relative generalità sempre mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

COSA OFFRE: La prestazione economica di maternità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (o nel caso di disoccupate o sospese, nell’ultimo mese di lavoro). Alcuni contratti collettivi possono disporre l’integrazione al 100% dell’indennità da parte del datore di lavoroSono previste regole particolari per le seguenti categorie:

  • lavoratrici domestiche,

  • coltivatrici dirette, colone, mezzadre,

  • imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti,

  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

INFORMAZIONI UTILI: ulteriori informazioni utili. https://www.informafamiglie.it/documenti-e-pratiche/indennita-di-maternita

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ultima modifica 2024-02-05T17:31:51+02:00
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